Nella stipula di contratti di franchising, soprattutto nella materia dei servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi che si possono rivelare decisivi per il successo dell' "affare".
In primo luogo è bene definire ambiti ed estensioni della clausola di esclusiva eventualmente prevista nel contratto di franchising. Di norma essa è reciproca e, cioè, vincola il franchisee a non vendere beni (o prestare servizi) in concorrenza con quelli del franchisor e lo obbliga a non venderli (o prestarli) al di fuori del territorio assegnato e, dall'altra, vincola il franchisor a non vendere beni (o prestare servizi) nel territorio assegnato al franchisee personalmente o attraverso altri franchisees. Si tratta di una condizione importante in quanto l'esclusiva "non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve, di volta in volta essere prevista dalle parti"(così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).
In secondo luogo, è bene regolamentare la durata del contratto. A tale riguardo può essere stipulato un contratto a tempo indeterminato - ed occorrerà allora disciplinare il diritto di recesso - o un contratto a tempo determinato - ed occorrerà allora disciplinare la facoltà di rinnovo. La durata del contratto dovrebbe, in ogni caso, essere tale da consentire al franchisee l'ammortamento degli investimenti effettuati (art. 3, comma 3, legge n. 129/2004).
Nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising occorrerà avere particolare cura nella descrizione dell'insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che individuano i prodotti e servizi del franchisor (il c.d. know-how). Tale minuta descrizione agevolerà il rispetto dell'indirizzo commerciale e dell'obbligo di esclusiva da parte del franchisee.
Sempre nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising sarà bene definire analiticamente il tipo di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna ad offrire (ad es. prevedendo sessioni formative del personale dei franchisees).
È bene prevedere, nel contratti di franchising, l'obbligo, per il franchisee, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di rapporto, con l'impegno di adeguare l'aspetto del proprio esercizio, i segni distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle eventuali variazioni che il franchisor imponesse all'intera rete. È inoltre essenziale definire, nell'ambito del contratto di franchising, con precisione (nell'interesse di entrambe le parti) l'ambito dell'obbligo di riservatezza sul know-how trasferito. È bene concordare l'obbligo del rispetto di determinati standard di qualità e definire le modalità di verifica dei suddetti standard.
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